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Il senso della classificazione in diversi tipi della pubblicità dei fatti giuridici: le differenti conseguenze in caso di omissione
Il sistema della pubblicità dei fatti giuridici è lo strumento che l'ordinamento appresta per rendere certi nei confronti dei terzi gli avvenimenti giuridici. A carico delle parti di un rapporto giuridico la legge pone l'obbligo di eseguire determinati oneri, svolti i quali si produce l'effetto della pubblicità.I mezzi di pubblicità legale sono predisposti, perciò, per rendere facilmente conoscibili determinati fatti e atti giuridici, dando agli interessati la possibilità oggettiva di venirne a conoscenza, in modo da assicurare la certezza dei rapporti giuridici.
Vari possono essere i mezzi di pubblicità previsti dall'ordinamento; tra i più diffusi si possono ricordare: l'iscrizione o trascrizione in appositi registri tenuti da pubblici uffici (o da privati esercenti una funzione pubblica) e resi accessibili al pubblico; il deposito di documenti presso determinati uffici; la pubblicazione su periodici, ufficiali o meno; l'affissione al pubblico. Di solito la norma prescrive uno specifico mezzo di pubblicità; a volte, però, si limita a prevedere che sia fatta con qualsiasi mezzo idoneo.
Le legge, tuttavia,non attribuisce una identica funzione a tutti i tipi esistenti di pubblicità dei fatti giuridici individuando effetti diversi in relazione ai quali si parla tradizionalmente di pubblicità notizia, di pubblicità dichiarativa e di pubblicità costitutiva volendo riferirsi con queste tre espressioni a diverse funzioni di tutela assolta dalla pubblicità.
Così, accanto alla funzione generica di informare – comune ai tre diversi tipi di pubblicità - la pubblicità ha in molti casi (pubblicazioni matrimoniali, iscrizioni e trascrizioni di atti dello stato civile) la funzione di dare conoscenza legale dei fatti per i quali è prevista, in modo tale che una volta effettuata la pubblicità nelle forme di legge, il fatto si considera conosciuto e nessuno può eccepire di ignorarlo, quand'anche non ne avesse avuto effettiva conoscenza (pubblicità notizia). Si tratta in questo caso della funzione più ovvia della pubblicità posta a tutela delle certezza dei rapporti giuridici. La pubblicità notizia si limita, perciò, a dare notizia di determinati fatti, senza che la sua omissione impedisca ai medesimi di produrre i loro effetti giuridici o ne determini l'invalidità.
In altri casi (trascrizione immobiliare, annotazione delle convenzioni matrimoniali, registrazione dei contratti di convivenza, registro delle imprese) la funzione è quella di rendere opponibili determinati fatti solo se sono fatti oggetto di pubblicità. In queste ipotesi, quindi, lo strumento giuridico pubblicitario predisposto dall’ordinamento non ha lo scopo generico di assicurare la conoscibilità legale dell’atto (che quindi è sempre opponibile a tutti), ma proprio la sua opponibilità (cioè la possibilità di farlo valere nei confronti di determinati terzi). Il mancato assolvimento della pubblicità rende perciò l’atto inopponibile (nei confronti dei terzi o di taluni terzi), pur restando valido ed efficace. L’omissione della pubblicizzazionedell’atto, pertanto, in questi casi impedisce che il fatto produca effetti giuridici nei confronti dei terzi.
Ha natura eccezionale quanto prevede per le iscrizioni nel registro delle imprese l’art. 2193 c.c. secondo il qualei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione “a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”. Alcuni autori da tale norma hanno desuntoche l’opponibilità sarebbe sempre possibile nei confronti di chi è in mala fede, anche per le altre ipotesi di pubblicità dichiarativa. Tuttavia la possibilità di prova della conoscenza che il terzo abbia altrimenti avuto, nonostante la mancanza della pubblicità, non può certamente valere per la trascrizione immobiliare(facendo venir meno lo stesso fondamento dell’istituto) ed è molto dubbio che possa valere per l’annotazione delle convenzioni matrimoniali e per la registrazione dei contratti di convivenza.Si tratterebbe di una irragionevole equiparazione di fatto degli effetti della pubblicità dichiarativa a quelli della pubblicità notizia in cui l’omissione della pubblicità può essere superata come detto dalla prova della conoscenza che comunque il terzio ha avuto dell’atto.
In altre ipotesi (il più noto dei quali è l’iscrizione di ipoteca) la funzione della pubblicità è quella costitutivadi garantire l’esistenza in sé dell’atto nel senso che senza l'osservanza della forma di pubblicità voluta dalla legge l'atto non produce effetti. Qui la pubblicità è requisito necessario affinché la fattispecie si perfezioni, sicché in sua mancanza l'atto è privo di validità e non produce effetti nei confronti di chiunque (quindi né tra le parti del negozio giuridico, né verso i terzi). Essa è, dunque, un onere al fine dell'efficacia e della validità dell'atto.
La distinzione nelle tre forme tradizionali di pubblicità notizia, pubblicità dichiarativa e pubblicità costitutiva è quindi sostanzialmente una distinzione degli effetti, che conseguono alla sua omissione. La mancanza della pubblicità notizia (per esempio determinata dall’assenza o dal ritardo dell’annotazione del divorzio nell’atto di matrimonio) non rende certo l’interessato ancora legato da vincolo matrimoniale e ove di tale omissione un terzo dovesse aver approfittato, consente all’interessato di provare che il terzo ne era comunque a conoscenza. La mancanza degli adempimenti di pubblicità dichiarativa (per esempio l’omissione della annotazione del fondo patrimoniale) rende l’atto inopponibile ai terzi. La mancanza di pubblicità costitutiva non fa acquistare alcuna rilevanza all’atto realizzato senza l’adempimento prescritto.