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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
PROVA DELLA PROPRIETÀ IN REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

I

Il quadro giuridico di riferimento

Nell’ambito delle norme che disciplinano il regime patrimoniale della separazione dei beni l’art. 219 c.c. (prova della proprietà dei beni) prevede che

Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

La disposizione trova applicazione anche alle unioni civili (art. 1, comma 13, legge 20 maggio 2016, n. 76) laddove i partner scelgano il regime della separazione dei beni, ma non alle convivenze di fatto in cui i conviventi sono in situazione di reciproca autonomia patrimoniale e in cui semmai, con l’adozione di un contratto di convivenza, il regime patrimoniale potrebbe essere solo quello della comunione dei beni.

Il senso della norma è quello di rendere possibile tra i coniugi (ed anche nelle controversie ereditarie), senza alcuna limitazione, la prova della proprietà di beni mobili nel corso della vita matrimoniale e, soprattutto, al momento della cessazione del regime quando può porsi un problema di riacquisizione delle proprietà di rispettiva pertinenza ovvero di divisione dei beni comuni.

Al momento del matrimonio oppure nel corso della vita coniugale avvengono da parte di ciascuno acquisti che nel regime di separazione, in linea di principio, restano di proprietà di chi li effettua.

Del regime di separazione dei beni – che oggi costituisce statisticamente il regime patrimoniale più diffuso nelle famiglie coniugali – sono sopravvissute nel codice civile, dopo la riforma del 75, soltanto quattro norme[1]: l’art. 215 che esplicita il meccanismo distributivo su cui il regime si fonda (ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni che acquista durante il matrimonio); l’art. 217 che disciplina l’amministrazione e il godimento dei beni acquistati; l’art. 218 che assimila le obbligazioni del coniuge che partecipa al godimento delle proprietà dell’altro a quelle dell’usufruttuario e, infine, l’art. 219 che detta la disciplina della prova nel contenzioso sulla proprietà dei beni.

Quindi i coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni. Se non effettuano alcuna scelta rimarranno nel regime legale della comunione dei beni (art. 159 c.c.).

Gli acquisti quindi che ciascun coniuge effettua in regime di separazione dei beni, rimangono di esclusiva proprietà del coniuge acquirente. Il bene, invece, acquistato e pagato da entrambi i coniugi, entra naturalmente in comunione ordinaria.

Il regime di separazione dei beni comporta, perciò, in linea di principio, l’esclusiva proprietà dei beni in capo al coniuge che li acquista. Correttamente quindi l’art. 217 c.c. prevede che il coniuge titolare della proprietà del bene “ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare”. Titolo di proprietà e diritti di godimento e di amministrazione coincidono.


[1] Cfr la voce SEPARAZIONE DEI BENI

Gianfranco Dosi
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