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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
PROMESSA DI MATRIMONIO

I

Le promesse nel diritto civile

La promessa rilevante nel sistema del codice civile è un atto unilaterale (che ai sensi dell’art. 1334 c.c. produce effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario) che in genere ha contenuto patrimoniale, come la promessa di pagamento, che, analogamente alla ricognizione di debito, produce solo una inversione dell’onere della prova, nel senso che dispensa la persona a favore della quale è fatta dall’onere di provare il rapporto sottostante (art. 1988 c.c.), oppure la promessa al pubblico che, invece, vincola il promittente non appena è resa pubblica (art. 1989 c.c.). Solo in quest’ultimo caso, come in altre poche situazioni (per esempio nel caso della concessione unilaterale dell’ipoteca) la promessa produce effetti obbligatori. La regola è che la promessa unilaterale non produce effetti al di fuori dei casi previsti dalla legge.

La promessa unilaterale può anche, però, non avere contenuto patrimoniale. E’ appunto il caso della promessa unilaterale di matrimonio in ordine alla quale è opportuno osservare che potrebbe trattarsi – e in genere si tratta - di una promessa vicendevole, scambiatasi, cioè, da due parti. In tal caso non perde la sua unilateralità. Non si tratta, insomma, di un negozio bilaterale, ancorché possa essere contenuto in un unico atto.

In definitiva la promessa di matrimonio può essere una promessa che una persona rivolge ad un’altra ovvero di una promessa che due persone si fanno vicendevolmente. In entrambi i casi si tratta di atti unilaterali.

Gianfranco Dosi
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