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Il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio
Il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio costituisce storicamente la parte prevalente della funzione giudiziaria nella Chiesa. L’obiettivo del processo è la dichiarazione di nullità che non è soggetta ad alcun termine di prescrizione o decadenza (a differenza di quanto avviene in ambito processuale statale in ordine all’impugnazione del matrimonio civile) con l’effetto che la domanda di nullità del matrimonio è, perciò, proponibile in qualsiasi tempo, indipendentemente dalla presentazione di eventuali procedure civili di separazione e divorzio ovvero dal loro risultato eventualmente già conseguito.
La sentenza di nullità produce i suoi effetti giuridici sul matrimonio dal giorno della celebrazione come se lo stesso non fosse stato canonicamente celebrato, ferma restando la permanenza degli eventuali rapporti genitoriali, che rimangono per il diritto della Chiesa (come accade a seguito del divorzio in ambito civile) giuridicamente intatti ed impregiudicati.
La dichiarazione di nullità del matrimonio ex tunc non va confusa con l’annullamento per sopraggiunti motivi che produce effetti giuridici ex nunc e cioè dal momento della rescissione come nel caso della dispensa dal matrimonio rato e non consumato oppure del divorzio pronunciato nell’ordinamento dello Stato.
Intervengono nel processo di nullità matrimoniale con ruoli e competenze specifiche, più soggetti: il giudice, il difensore del vincolo (che rappresenta la parte pubblica chiamata ad assolvere alla funzione di difesa del matrimonio e proporre, quindi, argomenti avverso la nullità del vincolo e osservazioni conclusive anche se non necessariamente a favore della validità), il promotore di giustizia (anch’egli parte pubblica con il potere eccezionale di azionare il processo di nullità ove nessuno dei coniugi si attivi per richiederla).
Parti private sono i coniugi a ciascuno dei quali spetta il diritto di impugnare il matrimonio, chiedendo la dichiarazione di nullità.
Con la morte di uno dei coniugi si estingue il matrimonio e, in linea generale, il diritto ad impugnarlo, tranne che la questione circa la validità o meno del matrimonio sia pregiudiziale in altra controversia da decidere nello stesso ambito ecclesiastico oppure statale (ad esempio, per accertare lo stato familiare o diritti ereditari). Qualora, invece, una delle due parti muoia durante lo svolgimento del processo, questo si sospende finché l’erede del defunto o chiunque vi abbia interesse non provveda a riassumere la causa.
Il processo di nullità matrimoniale si è sempre svolto storicamente attraverso un complesso itinerario che inizia con la presentazione di un ricorso introduttivo (libello) in genere – ma non necessariamente - con l’assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio presso la giurisdizione ecclesiastica. Il libello deve contenere l’esposizione dei fatti e delle ragioni su cui si fonda la domanda di nullità, nonché la precisa individuazione del capo o dei capi di nullità – tra quelli previsti dal diritto canonico – in forza dei quali si chiede che il matrimonio sia dichiarato nullo. Devono essere acclusi eventuali documenti di supporto ed indicati i mezzi di prova. Il libello verrà poi notificato al coniuge convenuto e al difensore del vincolo.
Dal 2005 la presentazione del libello può avvenire anche in modo congiunto tra i coniugi con l’assistenza di un solo avvocato.
Il processo prosegue poi con una propria specifica procedura
Il presidente designato, dopo aver preliminarmente verificato la competenza del tribunale e la fondatezza e ritualità della domanda decreta l’accettazione del libello, notificando tale provvedimento alla parte attrice, alla parte convenuta e al difensore del vincolo, con invito a comparire in tribunale entro un determinato termine, per quella la preliminare udienza denominata “contestazione della lite”, nella quale definire l’oggetto della controversia: ossia determinare il capo o i capi di nullità su cui dovrà essere svolta la successiva indagine processuale, secondo la domanda della parte attrice e le eventuali controdeduzioni della parte convenuta. In tale preliminare udienza possono intervenire solo gli avvocati in rappresentanza delle parti in causa, che abbiano da costoro ricevuto regolare mandato. Assolti, quindi, tali adempimenti, inizia la fase istruttoria della causa, la quale segna l’effettiva apertura dello svolgimento del processo.