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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
NONNI E MANTENIMENTO DEI NIPOTI

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I nonni hanno doveri di natura economica nei confronti dei nipoti?

Le norme del codice civile che si occupano dei figli sono state oggetto di un’ampia riforma da parte della legge 10 dicembre 2012, n. 219 che ha parificato la condizione giuridica di tutti i figli (indipendentemente dalla nascita nel matrimonio o fuori dal matrimonio). Le regole alle quali fare ora riferimento in materia di mantenimento dei figli sono contenute nel primo comma dell’articolo 315-bis e nell’articolo 316-bis del codice civile, come appunto riformati dalla legge 219/2012.

L’articolo 315-bis – che si occupa espressamente dei “diritti e doveri dei figli” – prevede al primo comma che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”, in ciò riproducendo sostanzialmente il previgente articolo 147 del codice, mentre l’articolo 316-bis dà disposizioni sul modo con cui i genitori devono adempiere in generale il loro dovere di mantenimento e riproduce il previgente articolo 148 del codice.

Dopo aver premesso che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, il primo comma dell’articolo 316-bis precisa che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

Non avere mezzi sufficienti significa non poter ottemperare all’obbligo di mantenimento. S’intende che ove l’inottemperanza dei genitori non sia collegata alla mancanza di mezzi sufficienti saranno utilizzabili nei confronti dei genitori gli ordinari strumenti di garanzia per l’adempimento e gli ordinari mezzi di tutela esecutiva diretta. Parte della giurisprudenza di merito riconosce, tuttavia, ammissibile l’azione verso gli ascendenti anche in caso di omissione volontaria del mantenimento da parte dei genitori.

La legge prevede, quindi, in caso di impossibilità da parte dei genitori una obbligazione a carico dei nonni (e più specificamente degli ascendenti, in ordine di prossimità: quindi i nonni e poi i bisnonni, se esistenti e così via). L’obbligazione non è, però, quella di mantenere i nipoti, ma di “fornire ai genitori” i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri verso i figli. L’obbligo ha quindi due caratteristiche: è sussidiario, e quindi emergente solo allorché i genitori non abbiano mezzi sufficienti; ed è indiretto, cioè si sostanzia non nel mantenimento dei nipoti ma nell’assicurare ai genitori i mezzi affinché essi possano adempiere al mantenimento verso i figli. Il diritto dei nipoti ha le medesime caratteristiche: può essere azionato solo in via sussidiaria e non può consistere nella pretesa di essere mantenuti in via diretta dagli ascendenti.

Considerato che le disposizioni del codice civile in materia di alimenti prevedono che gli ascendenti sono tenuti in modo diretto all’obbligazione alimentare - sia pure in via sussidiaria rispetto all’obbligazione dei genitori (articolo 433 codice civile) - si può dire che la legge 219/2012 ha perso un’occasione per riformulare in modo diretto l’obbligazione di mantenimento dei nonni verso i nipoti. Nulla avrebbe impedito, infatti, di prevedere la natura diretta dell’obbligazione che costituisce la modalità più ragionevole della prestazione di mantenimento, in quanto attribuisce ai nipoti direttamente un vero e proprio diritto nei confronti degli ascendenti, come avviene in materia alimentare. Le differenze giuridiche tra la natura dell’obbligazione di mantenimento (somministrazione dei mezzi necessari a garantire le esigenze materiali, educative e di socializzazione) e quella meno ampia dell’obbligazione alimentare (diretta a supplire allo stato di bisogno dell’interessato) è molto sfumata, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento dei minori e mette in evidenza differenze pressoché solo di tipo definitorio. Ben avrebbe potuto quindi essere superata da una parificazione degli strumenti di tutela.

Quello della natura indiretta dell’obbligo sussidiario di mantenimento verso i nipoti dei nonni (tenuti a prestare i mezzi ai genitori e non a corrispondere direttamente il mantenimento ai nipoti) non è però l’unica contraddizione esistente.

Ve n’è un’altra di cui è colpevole, stavolta, non la legge ma la giurisprudenza che ha sempre interpretato la disposizione in questione (il previgente articolo 148 codice civile) nel senso di considerare ammissibile l’azionabilità del diritto al mantenimento verso gli ascendenti solo allorché entrambi i genitori non abbiano mezzi sufficienti per adempiere l’obbligo di mantenimento (Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509; Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 1995, n. 3402). Anche la giurisprudenza di merito segue pacificamente questo orientamento (Trib. Mantova, 22 novembre 2012; Trib. Torre Annunziata, 29 ottobre 2012; Trib. Monza, Sez. IV, 14 febbraio 2012; Trib. Trani, 13 aprile 2010; Trib. Bari, Sezione I, 30 marzo 2010; Trib. Vicenza, 4 settembre 2009; Trib. Reggio Calabria, Sez. I, 18 maggio 2007; Trib. Firenze, 22 aprile 2006; Trib. Taranto, 4 febbraio 2005; Trib. Roma, 7 aprile 2004; Trib. Roma, 16 gennaio 2004; Trib. Napoli, 8 marzo 2001; Trib. Milano, 30 giugno 2000).

È pur vero che la norma sembra avvalorare questa interpretazione in quanto si esprime al plurale (“I genitori devono adempiere… quando i genitori non hanno mezzi sufficienti….”) ma finisce per penalizzare irragionevolmente il genitore adempiente – che deve farsi carico da solo del mantenimento del figlio - sottraendo responsabilità al ramo genitoriale e parentale del genitore inadempiente.

Nel settore degli alimenti l’articolo 433 del codice civile non appare interpretabile nello stesso senso con cui la giurisprudenza interpreta la disposizione sul mantenimento.

Sarebbe perciò auspicabile una modificazione dell’orientamento giurisprudenziale che si è sopra criticato soprattutto in ragione del fatto che agli ascendenti il nuovo diritto di famiglia (nato dalla riforma dell’affidamento condiviso del 2006) attribuisce agli ascendenti diritti veri e propri nel rapporto con i nipoti, azionabili anche direttamente (cfr i nuovi articoli dal 315-bis al 317-bis del codice civile come formulati dalla legge 219/2012), ai quali non si comprende perché non possano essere aggiunti anche doveri corrispondenti sul versante del mantenimento.

In conclusione la legge attribuisce agli ascendenti, in ordine di prossimità, un dovere di mantenimento verso i nipoti, azionabile però solo in via sussidiaria allorché entrambi i genitori non hanno i mezzi sufficienti per adempiere al loro dovere di mantenimento.

Gianfranco Dosi
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Lessico di diritto di famiglia