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Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162
Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile) (in G.U. n. 212 del 12.9.2014) - che ha introdotto nel nostro ordinamento la “negoziazione assistita da avvocati” - è entrato in vigore il 13 settembre 2014, cioè – in base a quanto disposto dall’art. 23 – il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Per alcune disposizioni il decreto ha previsto, però, che l’efficacia sarebbe stata differita in data successiva, secondo un regime diversificato, nel ragionevole intendimento di evitare inconvenienti determinati dalla possibile modificazione delle norme in sede di conversione in legge. La legge di conversione e cioè la legge 10 novembre 2014, n. 162 è stata pubblicata sul supplemento ordinario della G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 ed è entrata in vigore l’11 novembre 2014.
La prima parte della nuova normativa si occupa dell’eliminazione dell’arretrato civile prevedendo la possibilità, su richiesta congiunta delle parti, del trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti davanti ai tribunali e alle corti d’appello (art. 1 del decreto legge) e in questa parte è entrato pienamente in vigore il 13 settembre 2014 anche se modifiche significative sono state apportate dalla legge di conversione.
La seconda parte del decreto legge (articoli 2 – 11), che si occupa della negoziazione assistita in generale, è entrata anch’essa in vigore il 13 settembre 2014 ma le disposizioni sulla improcedibilità (e quindi sulla negoziazione intesa come condizione di procedibilità della domanda giudiziale: art. 3) sono diventate efficaci “decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione” (art. 3, comma 8) e quindi dal 9 febbraio 2015. Anche le disposizioni che prevedono la possibilità di negoziazione assistita per le procedure di separazione e divorzio (art. 6) sono entrate in vigore il 13 settembre 2014 non trattandosi di condizione di procedibilità della domanda.
La terza parte del decreto legge (che disciplina la possibilità per i coniugi di procedere alla separazione e al divorzio direttamente davanti all’ufficiale di stato civile: quello che chiameremo separazione e divorzio fai da te) sono diventate efficaci – in base a quanto espressamente prevede l’art. 2, comma 7 – “a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversone” e cioè dall’11 dicembre 2014.
La quarta parte del decreto legge (altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione) ha trovato applicazione per i procedimenti introdotti “a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione” e cioè dall’11 dicembre 2014. E’ entrata altresì immediatamente in vigore la disposizione che regolamenta il nuovo periodo feriale dal 1° al 31 agosto di ogni anno in sostituzione del periodo di 45 giorni previsto in precedenza e che riduce a 30 giorni il periodo di ferie per i magistrati.
La quinta parte del decreto legge concernente le misure a tutela del credito e di accelerazione del processo esecutivo si applicano “ai procedimentiiniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione” e cioè dall’11 dicembre 2014 (articoli 17; 18, comma 3; 19, comma 6). Una disciplina particolare è prevista invece nell’art. 20 (monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche) che si applicano anche alle procedure in corso “a decorrere dal novantesimo giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti contenenti le indicazioni tecniche di attuazione.
Successivamente la legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria» ha previsto – sia pure in via sperimentale - incentivi fiscali per chi abbia corrisposto agli avvocati compensi in sede di negoziazione assistita o di trasferimento delle controversie in sede arbitrale.