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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
MATRIMONIO DEL MINORE

I

L’impedimento al matrimonio determinato dalla minore età

L’art. 84 del codice civile[1] prescrive che per contrarre matrimonio occorre essere maggiorenni. Una persona minore di età non può, quindi, sposarsi[2]. Si tratta di un “impedimento” matrimoniale.

La norma in questione prevede però che su istanza dell’interessato (di norma una ragazza minore di età in stato di gravidanza) il tribunale per i minorenni (competenza così individuata dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile [3]) possa autorizzare al matrimonio il minore o la minore che abbia compiuto i 16 anni “accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte”.

Se il minore o la minore che intende sposarsi non ha compiuto i 16 anni non è ammissibile alcuna domanda di autorizzazione al matrimonio. Il matrimonio del minore o della minore che ha compiuto sedici anni è quindi possibile solo se autorizzato dal tribunale per i minorenni.

La mancata autorizzazione comporta la possibile impugnazione per nullità del matrimonio (art. 117, secondo comma, c.c.). In sostanza l’impedimento si traduce in una causa di invalidità. Il vizio si sana se l’azione non viene esperita.

Si discute in dottrina se l’impedimento derivante dalla minore età costituisca una forma di incapacità giuridica (come appare ad alcuni più plausibile essendo carente la capacità a compiere l’atto e l’impossibilità di una rappresentanza) o di incapacità di agire (come ritiene la dottrina maggioritaria).


[1] Art. 84 (Età)

I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

[2] Prima della riforma del 1975 l’età minima per l’uomo era 16 anni per la donna 14 anni.

[3] Art. 38 Disposizione di attuazione del codice civile

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. (2)

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Gianfranco Dosi
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Lessico di diritto di famiglia