I
I provvedimenti che costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale
Nell’ambito della disposizioni del codice civile tese alla conservazione della garanzia patrimoniale l’art. 2818 prevede in via generale che “ogni sentenza [anche penale o amministrativa] che porta condanna al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore” (primo comma) e che “lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto” (secondo comma).
Sulla base di questa disposizione qualunque sentenza (o qualunque altro provvedimento cui “la legge attribuisce tale effetto”) in cui è prevista una condanna alla corresponsione di alimenti o del mantenimento verso il coniuge o verso i figli è titolo per l’iscrizione di ipoteca.
In ragione di questa disposizione generale sono sempre apparse inutilmente ripetitive le indicazioni introdotte fin dal 1970 nella disciplina divorzile dal secondo comma dell’art. 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo non modificato sul punto dalla successiva legge 6 marzo 1987, n. 74) e riproposte con la riforma del 1975 nel quinto comma dell’art. 156 c.c. che prevedono, con disposizioni del tutto sovrapponibili, rispettivamente per le obbligazioni di mantenimento in sede di divorzio e in sede di separazione, che “la sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile”. Verosimilmente potrebbe essere stata la natura periodica del credito di mantenimento – forse ritenuta estranea alla formulazione dell’art. 2818 c.c. - ad aver indotto il legislatore alla precisazione.
Interessante il riferimento nell’art. 2818 c.c. oltre che alla condanna al pagamento di una somma di denaro (e oltre alle sentenze di risarcimento dei danni), anche “all’adempimento di altra obbligazione”. Costituisce perciò titolo per l’ipoteca anche una condanna di fare, di non fare, di dare purché, evidentemente, risulti convertibile in una somma di denaro, come potrebbe essere il pagamento di spese straordinarie. Non quindi una prestazione di fare infungibile, come quelle relative all’affidamento.
Per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale è sufficiente:
a) La sentenza di primo grado ancorché non passata in giudicato (provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.) in quanto lo stesso codice, come si dirà tra breve, prevede che anche le ordinanze o i decreti ingiuntivi soltanto provvisoriamente esecutivi, ancorché non definitivi, sono titolo per iscrizione dell’ipoteca, con ciò quindi ritenendo evidentemente il codice privilegiare, per fini di maggiore garanzia, l’esecutorietà del provvedimento rispetto alla sua definitività. In passato aveva espresso questo convincimento molto chiaramente Cass. civ. Sez. I, 15 aprile 1998, n. 3800 precisando che la concessione della provvisoria esecuzione consentiva certamente l’iscrizione dell’ipoteca. E’ pur vero che il presupposto della sola esecutorietà per l’iscrizione dell’ipoteca va incontro al rischio della provvisorietà essendo evidente che l’esecutività può essere sospesa in appello o la sentenza può essere riformata. Tuttavia, come si vedrà tra breve e come si è detto, è lo stesso legislatore che prevede casi di iscrizione sulla base di un titolo solo provvisoriamente esecutivo. Per quanto concerne le sentenze di separazione e di divorzio ci si riferisce alle sentenze, non sul solo status naturalmente, ma a quelle che portano condanna al pagamento dell’assegno. Per la sentenza dichiarativa (ma con effetti costitutivi) della paternità (art. 277 c.c.) l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale è possibile per i capi della sentenza di condanna al pagamento del mantenimento futuro[1].
b) Anche il decreto di omologa della separazione consensuale (art. 158 c.c.), in seguito all’intervento della Corte costituzionale, costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale (Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 186 dove si legge che i rapporti tra coniugi separati, per quanto attiene sia al loro mantenimento personale che a quello dei figli, non possono essere assistiti da diversa garanzia, a seconda del titolo, consensuale o giudiziale, della separazione). La giurisprudenza si è adeguata ammettendo pacificamente l’iscrizione di ipoteca sulla base di una omologa di separazione consensuale (Cass. civ. Sez. VI, 1 febbraio 2016, n. 1883; Trib. Roma Sez. I, 3 gennaio 2015; Trib. Roma, 17 marzo 2014).
c) All’omologa della separazione o alla sentenza di condanna si devono aggiungere anche i decreti di modifica delle statuizioni economiche di separazione e di divorzio ex art. 710 e 9 legge divorzio (Cass. civ. Sez. I, 10 novembre 1994, n. 9393; Trib. Vicenza, 27 maggio 2010) anche se provvisoriamente esecutivi, come sono oggi considerati (Cass. civ. Sez. Unite, 26 aprile 2013, n. 10064). E ciò sulla base di quanto si è detto circa la sufficienza del titolo provvisoriamente esecutivo.
d) Ugualmente titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale è il decreto con cui ex art. 316-bis secondo comma (ex art. 148 secondo comma c.c.) il giudice ordina ad uno dei coniugi di versare parte dei propri redditi all’altro, al fine di mantenimento della prole. Il provvedimento è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato come ha avuto modo di precisare Corte cost. 14 giugno 2002, n. 236 che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, in quanto la norma censurata, nella parte concernente il decreto di ingiunzione per il pagamento delle somme destinate al mantenimento della prole, è una norma composita, sicché, se il decreto è emesso nei confronti dell’obbligato inadempiente (genitore o ascendente), segue le regole proprie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed è perciò titolo idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziale, mentre, se il decreto medesimo è emesso nei confronti del terzo debitore dell’obbligato inadempiente, ragionevolmente costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo.
e) Il decreto camerale che definisce le procedure di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (secondo quanto prevede espressamente l’ultima parte del secondo comma dell’art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, di cui si dirà più oltre). Una questione di costituzionalità sulla mancata possibilità – prima della riforma del 2012 - di iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento camerale contenente obbligazioni di natura economica verso i figli che conclude il procedimento di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 317-bis c.c. nel testo abrogato dalla riforma sulla filiazione di cui alla legge 10 dicembre 2012, n. 219) era stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale (Corte cost. 12 gennaio 2012, n. 6) per difetto di legittimazione del giudice rimettente, il quale ha sollevato la questione nell’ambito di procedimento originato da reclamo avverso la trascrizione con riserva per conservare gli effetti della formalità (art.2674-bis c.c. e art. 113-ter disp. att. cod. civ.), che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale). Tuttavia la Corte avvertì il bisogno in questa occasione di precisare nel dispositivo che il “non aver previsto la possibilità di iscrizione dell’ipoteca sulla base del titolo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 741, secondo comma, c.p.c. costituisce una evidente lacuna in contrasto con la medesima possibilità attribuita, come si è visto, ad altri titoli giudiziali”. L’iscrizione dell’ipoteca sulla base di provvedimenti camerali non più soggetti a reclamo è ora da considerare pienamente ammissibile in quanto la legge 10 dicembre 2012, n. 219 di riforma della filiazione, al secondo comma dell’art.3 (modifiche all’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento), dopo aver previsto che il giudice può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia, disporre il sequestro dei beni dell’obbligato e ordinare a terzi di versare agli aventi diritto il mantenimento, prevede che “i provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile”. La nuova norma unifica di fatto le forme di garanzia del mantenimento dei figli allargando la tutela dall’inadempimento al semplice pericolo di sottrazione all’adempimento (superando, quindi, in relazione all’osservanza delle obbligazioni di mantenimento verso i figli le indicazioni dell’art 156 c.c. e dell’ultimo comma dell’art. 8 della legge sul divorzio) e ancorando espressamente alla definitività del provvedimento anche camerale il diritto del creditore all’iscrizione dell’ipoteca sui beni del debitore. In tal senso costituisce perciò un definitivo superamento della limitazione prima prevista per i decreti camerali contenenti obbligazioni di mantenimento verso i figli (disposti ex abrogato art. 317-bis c.c.) che non consentivano l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
f) La sentenza straniera che porta condanna al pagamento di una somma di denaro o che attribuisce un credito di natura alimentare. Infatti l’ipoteca può essere iscritta, secondo il codice civile, anche “in base alle sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie straniere dopo che ne è stata dichiarata l’efficacia dall’autorità giudiziaria italiana” (art. 2820 c.c.). L’art. 2837 c.c. prevede che gli atti formati all’estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati, ma la legge 24 aprile 1990, n. 106 (ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione degli Stati membri delle Comunità europee firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987) ha esonerato dalla legalizzazione gli atti giudiziari e notarili formati all’estero.
g) Il lodo arbitrale reso esecutivo (art. 2818, secondo comma)
h) L’ultimo comma dell’art. 186-ter del codice di procedura civile stabilisce che “l’ordinanza [di ingiunzione di pagamento o di consegna pronunciata in corso di causa] dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale”. Analogamente avviene per l’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione (art. 186-quater c.p.c.). Non vi sono ragioni per escludere che ordinanze di questo possano essere assunte anche a tutela del credito alimentare o di mantenimento.
i) Ancora, l’art. 655 del codice di procedura civile prevede che “costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale” i decreti ingiuntivi (si pensi ai decreti emessi per oneri di mantenimento straordinario) provvisoriamente esecutivi o quelli rispetto ai quali è stata rigettata l’opposizione.
Da ultimo vi è da aggiungere che quella giudiziale non è la sola ipoteca di cui il creditore del mantenimento potrebbe fruire. Non è escluso infatti che (in base a quanto previsto fin dal 1970 nel primo comma dell’art. 8 della legge sul divorzio successivamente riproposto nel 1975 anche per la separazione con il quarto comma dell’art. 156 c.c.) la parte possa anche utilizzare l’ipoteca volontaria o l’ipoteca costituita da terzo datore, sulla base della sentenza del giudice che imponesse al debitore di prestare idonea garanzia reale “se sussiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di mantenimento verso il coniuge o verso i figli”.
L’iscrizione dell’ipoteca sui beni del soggetto obbligato alla corresponsione del mantenimento in forza del provvedimento giudiziale avviene ad istanza della parte interessata, come ha chiarito Cass. civ. Sez. I, 20 novembre 1991, n. 12428 che ha precisato che il creditore non ha alcuna necessità di autorizzazione da parte del giudice e ha dichiarato inammissibile, per difetto d’interesse, la richiesta rivolta al giudice del divorzio di autorizzazione all’iscrizione ipotecaria.
[1] cfr voce SENTENZA DICHIARATIVA DELLA PATERNITA’