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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
INDAGINI DI POLIZIA TRIBUTARIA

I

Il giudice può sempre disporre indagini di polizia tributaria nel processo di separazione e di divorzio in vista dell’adozione di provvedimenti di natura economica relativi ai figli e ai coniugi?

Le disposizioni normative che consentono al giudice, nei procedimenti di separazione e divorzio, di disporre indagini di polizia tributaria, al fine di verificare i redditi e il patrimonio delle parti ed adottare provvedimenti di natura economica, non sono di difficile interpretazione.

Naturalmente si deve considerare che le indagini di polizia tributaria (in questo organo ausiliario del giudice con ampi poteri di indagine Trib. Salerno, 15 febbraio 2011; Trib. Reggio Emilia, 27 marzo 2006) non sono l’unico mezzo di prova e il giudice potrà sempre, per esempio, ordinare l’esibizione di documenti, delle buste paga, delle dichiarazioni dei redditi delle parti, degli estratti conto e potrà anche affidare ad un commercialista una consulenza contabile.

Per quanto attiene all’adozione dei provvedimenti relativi al mantenimento dei figli, una disposizione generale è contenuta nel primo comma dell’articolo 337-octies del codice civile – nel testo modificato dalla riforma sulla filiazione del 2012 - (intitolato “poteri del giudice e ascolto del minore”) che chiude il capo II (“esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”) del titolo IX (“della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”) del primo libro del codice civile. La norma (che riproduce, per quanto attiene ai poteri del giudice in questi procedimenti, il previgente articolo 155-sexies del codice civile) prevede che “prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova.

Si tratta di una norma generale - valida per il processo di separazione e di divorzio e nei procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, già prima della riforma del 2012, in virtù dell’articolo 4 della legge 54/2006 sull’affidamento condiviso - che autorizza il giudice a disporre anche in via ufficiosa a tutela dei diritti dei figli (minorenni e maggiorenni) i mezzi di prova, ivi comprese, per quanto qui interessa, le indagini a mezzo di polizia tributaria.

Questo potere è ribadito espressamente nell’ultimo comma dell’articolo 337-ter del codice civile (già articolo 155 codice civile) in cui si prevede che “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.

Poiché le norme viste si riferiscono ai provvedimenti relativi ai figli, è parso in passato problematica l’estensione del potere di disporre indagini tributarie, nel processo di separazione, anche relativamente all’adozione di provvedimenti di natura economica relativa ai coniugi.

Questo potere di indagine è previsto però nella normativa sul divorzio e la giurisprudenza ha ritenuto di poterlo estendere quindi anche al processo di separazione (Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14081 e Cass. civ. sez. I , 17 maggio 2005, n. 10344; Trib. Catania, 19 luglio 1988; Trib. Bari, 3 maggio 1988), dove si è precisato che “anche in materia di separazione dei coniugi deve ritenersi applicabile in via analogica la norma dell’articolo 5, comma 9, della legge n. 898/70, come modificato dall’articolo 10 della legge n. 74/87”.

L’articolo 5 comma 9 della legge sul prevede, appunto, che “I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni altra documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenere di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”.

Il potere di disporre indagini di polizia tributaria naturalmente è esercitabile anche in presenza della documentazione fiscale prevista dalla legge dal momento che per pacifica interpretazione “le dichiarazioni dei redditi svolgono una funzione tipicamente fiscale e, in una controversia concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nel suo apprezzamento discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (Cass. civ. Sez. I, 31 maggio 2007, n. 12763).

Quindi il potere di disporre indagini tributarie può essere esercitato sempre dal giudice, anche in via ufficiosa, in vista dell’adozione di provvedimenti economici concernenti sia i figli che i coniugi (Cass. civ. Sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915) con l’avvertenza, tuttavia, che ai fini dell’adozione di provvedimenti economici riguardanti i coniugi, questo potere può essere esercitato – su istanza di parte o in via ufficiosa – solo “in caso di contestazioni” da parte di un coniuge della documentazione sui redditi e sul patrimonio prodotta dall’altro coniuge.

Addirittura, secondo una certa giurisprudenza, il mancato esercizio da parte del coniuge, nel primo grado di giudizio, del diritto potestativo di contestazione per non-veridicità ed incompletezza delle condizioni reddituali allegate dall'altro coniuge, si risolve nell'acquiescenza della parte alle situazioni così processualmente cristallizzatesi (App. Bologna, Sez. I, 27 settembre 2010).

Gianfranco Dosi
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