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Quale è la problematica giuridica conosciuta con il nome di “esclusione del coacquisto”?
L’articolo 179 del codice civile – che contiene l’elenco dei beni personali esclusi dalla comunione legale – al secondo comma dispone che “l’acquisto di beni immobili o di beni mobili elencati nell’articolo 2683 [beni mobili iscritti in pubblici registri] effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”.
Quindi può essere escluso dalla comunione (da qui l’espressione “esclusione del coacquisto”) l’acquisto di un “bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge”(lettera c del secondo comma dell’articolo 179), di un “bene che serve all’esercizio della professione di uno dei coniugi”(lettera d) o di un “bene acquistato con il prezzo del trasferimento di un bene personale” (lettera f), a condizione che tale esclusione risulti dall’atto di acquisto e purché all’atto abbiano partecipato entrambi i coniugi.
Intanto è quindi espressamente precluso, in regime di comunione, ad uno solo dei coniugi di acquistare da solo un bene ed escluderlo dalla comunione. L’acquisto di un bene che può essere escluso dalla comunione può avvenire soltanto attraverso un atto al quale partecipano entrambi i coniugi. L’esclusione del coacquisto non può mai realizzarsi senza che entrambi i coniugi partecipino all’atto di acquisto. La presenza di entrambi i coniugi deve risultare dall’atto di acquisto.
In secondo luogo l’esclusione dalla comunione del bene acquistato può riguardare soltanto una delle tre tipologie di beni espressamente indicati: e cioè l’acquisto un bene di uso strettamente personale (si pensi all’auto di uno dei coniugi o ad uno strumento di lavoro personale), ovvero l’acquisto di un bene che serve all’esercizio della professione (per esempio un immobile da destinare a studio professionale di uno dei coniugi) o infine l’acquisto di un bene effettuato con il prezzo del trasferimento di un bene personale (per esempio l’acquisto di un immobile da intestare al marito acquistato con il prezzo della vendita di un altro immobile di proprietà del marito).
In terzo luogo – ultima condizione – l’atto di acquisto deve contenere espressamente la menzione della circostanza, tra le tre espressamente sopra indicate, che rende possibile l’esclusione dalla comunione del bene acquistato. L’atto deve contenere espressamente quindi la menzione che il bene acquistato è escluso dalla comunione in quanto – per esempio – “destinato all’uso strettamente personale della moglie” o che “è escluso dalla comunione e intestato al marito perché acquistato con il prezzo del ricavato della vendita di un bene personale del marito” e così via.
L’esclusione del coacquisto è quindi l’esclusione dalla comunione legale di un bene (tra i tre espressamente indicati) acquistato da un coniuge con la presenza dell’altro coniuge e con la menzione della fattispecie specifica nell’atto.