I
Privatizzazione e degiurisdizionalizzazione nel diritto di famiglia
L'art. 3 della legge sul divorzio (Legge 1° dicembre 1970, n. 898) - cheera stato nel 2014 modificato dall'art. 12, comma 4 del Decreto legge 12settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione edaltri interventi per la definizione dell'arretrato in materia diprocesso civile) convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 - estato successivamente riformulato con la legge 6 maggio 2015, n. 55(Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetticivili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi) cosiddetta suldivorzio breve.
Con la nuova formulazione è stata operata una sensibile riduzione deitempi minimi per poter accedere al divorzio dopo la separazione. Il testo vigente dell'art. 3 della legge sul divorzio, a seguito diqueste modifiche è ora il seguente:
art. 3
1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
(omissis
2) nei casi in cui:
(omissis)
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato [per parte] ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
(omissis)
La riforma fornisce l’occasione per avviare una riflessione sul significato dei numerosissimi interventi legislativi che negli ultimi anni hanno interessato in molti Paesi del mondo il diritto di famiglia e in particolare le procedure di divorzio.
L’analisi ragionata dei sistemi vigenti di legislazione familiare, e soprattutto delle riforme in materia di divorzio entrate in vigore negli ultimi anni in molti Stati, ci aiuta a capire che la privatizzazione crescente del diritto di famiglia – di cui è indizio molto evidente la disciplina della fuoriuscita dal matrimonio - non va letta come un attentato al dovere di solidarietà all’interno delle formazioni sociali o, peggio, come un arrembaggio distruttivo all’istituto del matrimonio (che resta ancora, ovunque, la forma assolutamente prevalente di costituzione dei legami familiari primari), ma piuttosto come il segnale del rispetto con cui le istituzioni guardano alle decisioni dei singoli in tutte le formazioni in cui si esplica la loro personalità. Non vi può essere costrizione nelle relazioni familiari e la fuoriuscita dal matrimonio, quale che ne sia la causa, non può essere ostacolata dal legislatore.
Sono quindi un segnale molto evidente del rispetto per l’autonomia privata delle persone – e proprio in questo consiste la privatizzazione - le riforme che, attraverso la riduzione dei tempi minimi per divorziare intendono non frustrare la decisione dei coniugi di accelerare la fuoriuscita dal matrimonio, soprattutto quando questo avviene con l’accordo di entrambi.
In questo contesto vanno anche letti gli interventi di degiurisdizionalizzazione introdotti nei sistemi giuridici anche nel settore del diritto di famiglia. Ne sono esempio gli accordi di separazione e divorzio raggiunti attraverso la procédure partecipative in Francia dal 2010, o stipulati davanti al cartorio civil in Brasile dal 2011, o negoziati con l’assistenza degli avvocati e trasmessi direttamente all’ufficiale di stato di stato civile in Italia dal 2014.
Decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione
dell’arretrato in materia di processo civile)
(omissis)
Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita è trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità comunica il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il pubblico ministero lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.
3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.
4. All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
(omissis)
Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile)
1. I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un Avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art6. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, secondo condizioni concordate, l’ufficiale di stato civile, quando riceve le dichiarazioni dai coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1º dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».
(omissis)
Non si tratta solo di necessari interventi di deflazione del carico giudiziario. Queste riforme sono la inevitabile conseguenza del rispetto per l’autonomia privata dei coniugi.
Privatizzazione e degiurisdizionalizzazione marciano necessariamente insieme.
Con queste premesse entriamo nel merito dei sistemi legislativi di diritto di famiglia dei principali Stati contemporanei con riferimento alle norme che disciplinano specificamente il divorzio.