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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
DANNO PATRIMONIALE (per morte o lesione di congiunti) - Aggiornamento a cura dell'avvocato Giorgia Loreti - Marzo 2021

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I principi generali in materia di risarcimento del danno patrimoniale

Qualunque fatto dolo o colposo che cagiona un danno obbliga chi lo ha commesso al risarcimento (art. 2043 c.c.) da determinarsi (normalmente per equivalente pecuniario) secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 (art. 2056 c.c.). Pertanto, in materia di criteri di determinazione del risarcimento dei danni, le regole previste per la responsabilità contrattuale e per la responsabilità extracontrattuale sono le stesse, in virtù del rinvio operato in materia dall’art. 2056 c.c. alle disposizioni sulla risarcibilità del danno da inadempimento contrattuale.

I criteri di determinazione del risarcimento sono pertanto tre: 1) in primo luogo quello secondo cui il risarcimento del danno ha ad oggetto la perdita subita (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto (art. 1223 c.c.); 2) in secondo luogo il criterio secondo cui il danno che non può essere dimostrato nel suo preciso ammontare (perché particolarmente difficile o impossibile da provare nel suo preciso ammontare: Cass. civ. Sez. III, 8 gennaio 2016, n. 127; Cass. civ. Sez. III, 23 settembre 2015, n. 18804; Cass. civ. Sez. II, 11 febbraio 2015, n. 2646;Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3558; Cass. civ. Sez. VI, 19 dicembre 2011, n. 27447;Cass. civ. Sez. III, 12 ottobre 2011, n. 20990) va liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226); in terzo luogo il criterio in base al quale in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del danneggiato e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227 c.c.).

Non è richiamato l’art. 1225 che in caso di inadempimento contrattuale limita il risarcimento ai soli danni che l’agente poteva prevedere al momento in cui è sorta l’obbligazione. Con la conseguenza che in materia extracontrattuale il risarcimento è dovuto anche per i danni imprevedibili (Cass. civ. Sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20932; Cass. civ. Sez. VI, 1 febbraio 2012, n. 1439; Cass. civ. Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4493; Cass. civ. Sez. III, 30 marzo 2005, n. 6725) anche se il risarcimento non si estende ad eventi che appaiono straordinari, essendo pur sempre necessario che vi sia una regolarità causale alla base del nesso causale previsto dall’art. 1223 c.c. (Cass. civ. Sez. III, 15 febbraio 2003, n. 2312parla di conseguenze normali ed ordinarie del fatto,non neutralizzate, sul piano causale, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento).

Il principio generale è,anche in ambito patrimoniale, quello del risarcimento integrale del danno alla persona(ribadito autorevolmente da Cass. civ. Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972)sia nelle forme del danno emergente che in quelle del lucro cessante.

Gianfranco Dosi
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