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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
CONDANNA ALLE SPESE, AL RISARCIMENTO DEI DANNI E AL PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE NELLE CAUSE DI DIRITTO DI FAMIGLIA

I

Quali sono le tipologie di provvedimenti di condanna alle spese e di condanna a sanzioni pecuniarie nell’ambito del diritto di famiglia?

Nell’ambito del diritto di famiglia trovano applicazione le seguenti tipologie di provvedimenti di condanna pecuniaria:

1) La condanna alle spese in caso di soccombenza (art. 91 c.p.c.). Si tratta della regola generale il base alla quale il soccombente nella causa è sempre condannato a rimborsare le spese che la parte vincitrice ha dovuto affrontare.

2) La condanna di una parte, indipendentemente dalla soccombenza, al rimborso delle spese causate all’altra per aver violato i doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. (art. 92, 1° comma, seconda parte, c.p.c.c). La previsione consente al giudice di disporre il rimborso anche parziale delle spese a carico della parte che ha violato il principio di lealtà, per esempio, non ottemperando all’eventuale ordine di deposito in una causa di separazione degli estratti completi del proprio conto corrente bancario.

3) La condanna, solo su istanza di parte, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.). Si tratta dei classici casi di lite temeraria previsti nell’art. 96 c.p.c.

4) La condanna, anche d’ufficio, della parte soccombente che ha agito temerariamente al pagamento, a favore dell’altra di una somma equitativamente determinata (art. 96, terzo comma c.p.c., aggiunto dal comma 12 dell’art. 45, legge 18 giugno 2009, n. 69). La previsione consente al giudice, in questo caso, di rafforzare d’ufficio la condanna al pagamento delle spese con una condanna di una determinata somma di denaro a favore dell’altra parte ed è destinata ad operare nei casi in cui la semplice condanna alle spese del soccombente che ha agito temerariamente potrebbe non essere sufficiente o, per esempio, nei casi in cui non fosse stata chiesta la condanna al risarcimento dei danni.

5) La condanna, su istanza di parte, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nel caso di domanda di affidamento esclusivo manifestamente infondata (art. 337-quater c.c. già art. 155 come aggiunto dall’art. 1, L. 8.2.2006, n. 54). Il giudice, in tal caso, può condannare la parte che ha fatto la richiesta risultata manifestamente infondata non solo al rimborso delle spese processuali ma anche al risarcimento dei danni.

6) La condanna che il giudice può infliggere al pagamento della pena pecuniaria di cui all’art. 54, comma 3, c.p.c. in caso di domanda di ricusazione del giudice non accolta (da ultimo Cass. civ. Sez. Unite, 13 maggio 2014, n. 10387). La Corte costituzionale ha escluso che si tratti di un obbligo (Corte cost. 21 marzo 2002, n. 78). Il provvedimento non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione attesa la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel giudizio di merito, in via consequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione d’inammissibilità o di rigetto dell’istanza di ricusazione o anche in via autonoma (Cass. civ. Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 9260).

7) La condanna al risarcimento dei danni nei confronti del minore o nei confronti dell’altro genitore, ovvero al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento (art. 709 ter c.p.c. come introdotto dall’art. 2, secondo comma, della legge 14 febbraio 2006, n. 54).

8) La condanna alle spese in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa del giudice (art. 91 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 10, legge 18 giugno 2009, n. 69).

9) L’esclusione della ripetizione delle spese per la parte vincitrice e la condanna al rimborso a favore della parte soccombente in caso di rifiuto della proposta conciliativa del mediatore e la condanna al versamento a favore dello Stato di un importo pari al contributo unificato (art. 13 D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28 nel testo modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 9) allorché il provvedimento del giudice corrisponde al contenuto della proposta. Se il provvedimento non corrisponde interamente al contenuto della proposta l’esclusione della ripetizione delle spese è anche possibile motivatamente e per gravi ragioni ma limitatamente all’indennità del mediatore e all’eventuale compenso corrisposto ad esperti.

10) L’eventuale condanna del soccombente non solo alle spese del giudizio ma anche per responsabilità aggravata (ex art. 96 c.p.c.) in caso di mancata risposta all’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita o di rifiuto della negoziazione (art. 4 D. L. 12 settembre 2014, n. 132 come convertito nella legge 19 novembre 2014, n. 162). L’altra conseguenza della mancata risposta o del rifiuto è la concessione, alla parte richiedente, della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo (art. 642 c.p.c.).

11) La condanna al pagamento a favore dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato della parte che senza giustificato motivo non ha partecipato al procedimento di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 9.

12) La condanna al pagamento a favore dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione (art. 13 comma 1 quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17). La norma prevede che “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” e trova applicazione per le impugnazioni (appello e ricorso per cassazione) introdotte dal trentesimo giorno successivo al 30 gennaio 2013. In base al tenore della norma, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, con la conseguenza anche che il citato obbligo di pagamento sussiste anche dove le spese di lite vengano compensate ex art. 92 c.p.c. (Cass. civ. Sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 930; Cass. civ. Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. civ. Sez. VI, 13 maggio 2014, n. 10306).

Gianfranco Dosi
Lessico di diritto di famiglia