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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
COMPETENZA E CONFLITTI DI COMPETENZA - Aggiornamento a cura degli avvocati Giorgia Loreti e Maria Silvia Zampetti - Giugno 2022

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I problemi generali in tema di competenza nel diritto di famiglia - (Aggiornamento: Legge 206/2021 di riforma della giustizia civile)

Un giudice è competente se sono rispettate le regole (relative alla materia, al valore e al territorio) in base alle quali è distribuito tra i diversi giudici il potere di decisione. Queste regole definiscono esattamente le attribuzioni di ogni giudice e al tempo stesso disciplinano i conflitti di competenza.

Non danno luogo a conflitti di competenza ma a semplici problemi di organizzazione giudiziaria, la ripartizione degli affari tra sede principale e sezioni distaccate del medesimo tribunale, o tra diverse sezioni distaccate (Cass. civ. Sez. III, 21 maggio 2013, n. 12388), né le questioni concernenti la composizione del giudice (monocratico o collegiale) - tutte questioni che vanno rilevate entro la prima udienza e risolte dal presidente del tribunale al quale il giudice deve inviare il fascicolo (art. 83-ter disp. att. c.p.c.) (Cass. civ. Sez. I, 18 settembre 2003, n. 13751; Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2001, n. 8025) - e neppure eventuali conflitti tra giudice tutelare e altri giudici del medesimo tribunale, dal momento che quella di giudice tutelare è una semplice funzione (come la definiva, elencando le funzioni esercitate dal pretore, l’art. 33 dell’ordinamento giudiziario - R.D. L. 30 gennaio 1941, n. 12). Prima che la figura del pretore venisse abolita dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 istitutivo del giudice unico di primo grado, erano naturalmente possibili conflitti di competenza tra il pretore (in funzione di giudice tutelare) e il tribunale (Cass. civ. Sez. I, 3 novembre 2000, n. 14360). Successivamente a questa riforma non si può più parlare di conflitti di competenza tra giudici con funzioni diverse all’interno del tribunale (Cass. civ. Sez. VI, 25 marzo 2013, n. 7462; App. Potenza, 11 novembre 2008).

Secondo l’orientamento consolidato in giurisprudenza le questioni relative alla distribuzione di competenza tra giudici dei diversi stati dell’Unione europea sono questioni di giurisdizione e non di competenza, anche se i testi normativi (Regolamento europeo 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; Regolamento europeo n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari) utilizzano, dal corretto angolo visuale sovranazionale, il termine “competenza” (Cass. civ. Sez. Unite, 30 dicembre 2011, n. 30646; Cass. civ. Sez. Unite, 17 febbraio 2010, n. 3680; Cass. civ. Sez. Unite, 21 ottobre 2009, n. 22238). Pertanto il difetto di giurisdizione (competenza giurisdizionale) “può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l’ipotesi di cui all’art. 5 [momento determinante della giurisdizione e della competenza] ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale” (art.11, rubricato “rilevabilità del difetto di giurisdizione”, della legge 31 maggio 1995, n. 218 che ha sostituito il secondo comma abrogato dell’art. 37 c.p.c.); l’art. 1, comma 22, lett. c, della l. 206/2021 di riforma della giustizia civile ha previsto che, nell’esercizio della delega, il legislatore delegato preveda che il difetto di giurisdizione: 1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d’ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione; 2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell’attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

La questione di giurisdizione può essere risolta in via preventiva con il regolamento di giurisdizione dalla Sezioni Unite (articoli 41, 360, n. 1 e 374 c.p.c.) mentre trova applicazione in campo sovranazionale il regolamento di competenza solamente per impugnare il provvedimento di sospensione del procedimento.

La competenza si determina in riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda senza che abbiano rilevanza i mutamenti successivi (art. 5 c.p.c.) (Cass. civ. Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15728; Cass. civ. sez. I, 18 aprile 2001, n. 5729; Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 1989, n. 4317; Cass. civ. Sez. I, 14 novembre 1986, n. 6695) anche se si tratta di mutamenti di diritto che privano il giudice della competenza (Cass. civ. Sez. I, 13 marzo 1990, n. 2032), mentre certamente hanno rilevanza i mutamenti normativi che attribuiscono nuove competenze (Cass. civ. Sez. Unite, 19 febbraio 2002, n. 2415; Cass. civ. Sez. I, 18 maggio 2000, n. 6473; Trib. Bologna, 25 ottobre 2007). Per determinare il momento della proposizione della domanda si fa pacificamente riferimento alla data di notifica della citazione introduttiva o alla data del deposito del ricorso (Cass. civ. Sez. I, 30 marzo 2001, n. 4686) anche se, in caso di trasferimento di residenza Trib. Rimini, 25 gennaio 2010 ha ritenuto, applicando per analogia la normativa dei regolamenti europei, che dovrebbe farsi riferimento al luogo della residenza precedente ove il trasferimento sia avvenuto entro l’anno; non vi è però un fondamento normativo a questa opinione.

Specifiche questioni di competenza per valore non si pongono nel diritto di famiglia dal momento che il tribunale ha in questo ambito competenza per materia esclusiva e quindi assorbe anche le cause di natura “familiare” (per esempio in tema di mantenimento) che, essendo di valore inferiore ai 5.000 euro (dopo la riforma operata con la legge 18 giugno 2009, n. 69), sarebbero di competenza del giudice di pace. La giurisprudenza tuttavia ha chiarito (sia pure irragionevolmente) che lacompetenzain ordine alle controversie aventi ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione o divorzio circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quelle concernenti la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, rientranti nellacompetenzafunzionale del tribunale (Cass. civ. Sez. I, 22 agosto 2006, n. 18240). Pertanto residua la competenza del giudice di pace (si ripete, irragionevolmente) nei limiti del valore riservato a tale organo giudiziario per le controversie relative all’adempimento delle obbligazioni di natura economica connesse alle spese straordinarie per i figli scaturenti dalla separazione o dal divorzio.
Gianfranco Dosi
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Lessico di diritto di famiglia