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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
BIGAMIA

I

Gli effetti della nullità del matrimonio per bigamia

Secondo l’art. 86 del codice civile non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente. Se questo avviene si verifica quella situazione giuridica che va sotto il nome di bigamia. L’impedimento in questione è assoluto e il matrimonio contratto in violazione di tale divieto può essere sempre impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale (art. 117 c.c.). L’azione è imprescrittibile (Cass. civ. Sez. I, 29 gennaio 1979, n. 629).

Fino alla riforma sulla filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219 e decreto legislativo di attuazione 28 dicembre 2013, n. 154) la dichiarazione di nullità del matrimonio (contratto in mala fede dai coniugi) travolgeva lo stato legittimo dei figli quando la nullità era stata dichiarata per bigamia o incesto (art, 128 ult. co. c.c.).

La riforma – che ha eliminato ogni distinzione di status tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio - ha fatto venir meno questa condizione deteriore dei figli nati dal matrimonio annullato per bigamia (lasciandola sopravvivere solo per i figli nati da relazione incestuosa).

Il primo comma dell’art. 128 (matrimonio putativo) è rimasto inalterato e prevede che “Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi”. Il principio è che in caso di buona fede, violenza o errore l’invalidità non retroagisce ma decorre dalla sentenza di nullità.

Il secondo comma – come modificato dalla riforma del 2012/2013 – prevede ora che “Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli” (il vecchio testo prevedeva: “Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto aifigli nati o concepiti durante il matrimoniodichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio ericonosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità”). Il principio generale è, quindi, che per i figli il matrimonio nullo non modifica lo status (senza più nessuna distinzione in connessione con l’unificazione dello status prodotto dalla riforma).

Uguale al testo precedente è anche il terzo comma: “Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli” e quindi anche in caso di buona fede solo di uno dei coniugi vale la regola dell’assoluta ininfluenza della nullità nei riguardi dei figli.

Viene sostanzialmente modificato il quarto comma dell’art. 128 che ora prevede che “Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in mala fede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da[bigamiao] incesto”. Viene eliminato il riferimento alla bigamia (rimanendo in piedi solo il riferimento all’incesto) e quindi in caso di mala fede di uno o di entrambi i coniugi gli effetti della nullità non travolgono più lo status di figlio nato dal matrimonio contratto in condizioni di bigamia.

L’ultimo comma – anch’esso modificato nel 2013 – prescrive che “Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251” e cioè i figli nati da relazione incestuosa (il cui status è travolto dalla dichiarazione di nullità del matrimonio) possono essere riconosciuti dai loro genitori previa autorizzazione del giudice (tribunale per i minorenni ex art. 38 disp. att. c.c. sempre nel testo modificato dalla riforma del 2013).

Quindi la riforma del 2013 ha eliminato ogni discriminazione per i figli nati dal matrimonio annullato per bigamia il cui status prima della riforma veniva, invece, travolto in caso di mala fede dei coniugi dalla dichiarazione di nullità.

Gianfranco Dosi
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Lessico di diritto di famiglia