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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
ASCENDENTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO

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Quando un anziano si trova in condizione di bisogno quali sono le persone obbligate dalla legge ad occuparsi del suo mantenimento?

L’articolo 74 del codice civile (già prima delle modifiche introdotte dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219) definisce la parentela come “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”. Ciascuno di noi ha quindi come ascendenti il proprio padre, il proprio nonno, il bisnonno e così via e come discendenti il proprio figlio, il figlio del proprio figlio e così via. Non ha alcuna influenza su questa definizione l’essere nato nel matrimonio o fuori del matrimonio. La legge 219/2012 sopra citata ha eliminato ogni discriminazione che nell’ambito della parentela era prevista tra filiazione legittima e filiazione naturale – e filiazione adottiva dei minori - abrogando qualsiasi distinzione.

Benché gli ascendenti possano essere anche molto giovani (anche un padre di vent’anni è, infatti, ascendente rispetto ai propri figli) le problematiche giuridiche connesse agli obblighi di natura alimentare verso gli ascendenti sono soprattutto riferibili alle persone anziane. Le difficoltà economiche sono molto frequenti in età avanzata, quando anche i legami familiari possono indebolirsi e lasciare soprattutto i più anziani privi di assistenza, emarginati o isolati. Non sono rari i casi in cui una persona anziana viene ad essere privata non solo dell’affetto ma anche del sostegno dei figli, dei fratelli o di altri parenti stretti.

Il codice civile indica con precisione le persone tenute ad occuparsi delle necessità di un anziano che si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Sono questi i due presupposti necessari per far scattare i doveri di natura alimentare.

Si verifica lo stato di bisogno allorché mancano le risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita valutate non con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell’indigenza, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente (Cass. civ. Sez. I, 27 gennaio 2012, n. 1253).

L’altro presupposto consiste nell’impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, cioè – come è stato precisato con riguardo a qualsiasi persona - di trovare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali (Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509), situazione che per una persona anziana è evidentemente in re ipsa.

Su questi punti la giurisprudenza è sempre stata concorde (per esempio Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2007, n. 3334; Cass. civ. Sez. I, 6 ottobre 2006, n. 21572; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2004, n. 9185; Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 1990, n. 1099).

Allorché, quindi, queste circostanze si verificano l’art. 433 del codice civile indica con precisione le persone tenute a soddisfare le necessità alimentari. Queste persone sono (oltre al coniuge ed ai fratelli se esistenti) i figli e, in loro mancanza i discendenti prossimi (cioè i figli dei figli).

I figli sono sia quelli nati nel matrimonio che quelli nati fuori dal matrimonio come ebbe a chiarire la Corte costituzionale (Corte cost., 27 marzo 1974, n. 82) anticipando la riforma del 1975 sul diritto di famiglia, allorché precisò che alla parificazione successoria “non può ovviamente non corrispondere identità di trattamento in tema di obblighi alimentari”. In ogni caso la riforma del 2012 sulla filiazione ha oggi tolto ogni distinzione tra categorie di figli. Pertanto devono adempiere l’obbligazione alimentare i figli e in via sussidiaria i figli dei figli senza alcuna distinzione in ordine alla nascita nel matrimonio o fuori dal matrimonio o all’origine adottiva.

Quindi non solo i figli devono occuparsi delle necessità dei loro genitori ma, se i figli non hanno la possibilità anche i nipoti prossimi (che quindi rispondono in via sussidiaria). Anche i generi e le nuore sono obbligati all’adempimento dell’obbligazione alimentare verso l’anziano (benché non siano stretti al beneficiario da alcun vincolo di parentela).

L’obbligo alimentare si suddivide tra tutti gli obbligati a seconda delle possibilità di ciascuno. L’art. 438 del codice civile lo prevede espressamente allorché prevede che gli alimenti “devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli”.

La proporzionalità comporta che l’obbligazione va considerata “parziaria” in contrapposizione a quella “solidale” in cui ciascuno degli obbligati è tenuto all’adempimento dell’intera obbligazione (art. 1292 codice civile).

L’anziano che si trova nella necessità di essere mantenuto - perché non è assistito spontaneamente da nessuna delle persone a lui più vicine o da nessuno dei suoi familiari - può invitare per iscritto la persona obbligata o anche tutti gli obbligati a corrispondergli un assegno periodico. La persona obbligata potrebbe anche offrirsi di ospitare e mantenere in casa con sé il beneficiario (art. 443 codice civile), ma in caso di mancato accordo la decisione spetta al giudice.

L’obbligo di mantenimento – come molto opportunamente prevede l’art. 445 del codice civile - decorre dalla data dell’inoltro della richiesta scritta (che vale come messa in mora) purché l’interessato inizi il procedimento davanti al tribunale del foro di propria residenza entro i successivi sei mesi. Altrimenti, decorso questo termine, l’obbligo decorrerà dalla data della domanda giudiziale. La causa è regolata dalle norme del processo ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale può anche ordinare agli obbligati il versamento di un assegno provvisorio (art. 446 codice civile) fino a che non sopravvenga la sentenza del tribunale. Questa speciale procedura inibisce il ricorso al procedimento di urgenza ordinario (Trib. Milano 3 aprile 2013).

In considerazione della particolare natura della prestazione alimentare la persona obbligata a pagare il mantenimento non può mai opporre in compensazione un proprio credito verso il beneficiario degli alimenti (art. 447 codice civile).

L’obbligo di pagare gli alimenti ha natura personale; non si trasmette ai propri eredi e cessa quindi con la morte della persona obbligata (art. 448 codice civile).

Gianfranco Dosi
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