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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI - Aggiornamento a cura dell'avv. Maria Silvia Zampetti - Maggio 2022

I

Quali sono le ipotesi di adozione di minori cosiddetta in casi particolari? - (Aggiornamento: Corte Cost. 28 marzo 2022, n. 79)

La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile) e dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare) si occupa dell’affidamento e dell’adozione dei minori (per la quale ha competenza esclusiva il tribunale per i minorenni), disciplinando nella sua parte più corposa e significativa sia l’adozione piena - che consegue alla dichiarazione di adottabilità di un minore in condizione di abbandono - sia l’adozione internazionale, cioè l’adozione di minori stranieri effettuata all’estero da coppie italiane.

Alcune disposizioni della legge (dall’art. 44 all’art. 57) attribuiscono, poi, sempre al tribunale per i minorenni, la competenza a dichiarare l’adozione di minori in situazioni particolari il cui denominatore comune è costituito dal consolidamento di un legame affettivo già esistente tra il minore e una persona (o tra il minore e una coppia di persone) che, con l’adozione, acquisisce vere e proprie garanzie giuridiche.

Genitore – nella prospettiva di questo tipo di adozione – è soprattutto chi si prende cura del minore e lo accudisce in quanto legato a lui da una relazione affettiva stabile e duratura. Si parla a tale proposito di genitore sociale.

A differenza dell’adozione piena (che consegue alla dichiarazione di adottabilità) la particolare adozione prevista nell’art art. 44 della legge 184/83 non recide i legami del minore con la sua famiglia di origine (di cui il minore rimane figlio), ma offre allo stesso la possibilità di formalizzare anche, nell’ambito della famiglia in cui è inserito, i positivi rapporti affettivi instaurati con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui e che diventano i suoi genitori adottivi.

La riforma sulla filiazione operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, come meglio si dirà più oltre, ha reso omogenea nell’ambito della nuova definizione di parentela (art. 74 c.c.) l’adozione piena all’adozione in casi particolari, unificando di fatto lo status di tutti i figli minori ivi compresi quelli adottivi; e la Corte Costituzionale, con una sentenza che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 55 legge 184/1983 (nella parte in cui richiama l’art. 300 c.c.), ha rimosso l'ostacolo legislativo che impediva di riferire il richiamo al figlio adottivo, di cui all'art. 74 cod. civ., al minore adottato in casi particolari, con definitiva parificazione di tutti i figli (Corte Cost. 28 marzo 2022, n. 79).

Le ipotesi di adozione in casi particolari sono quattro e sono tutte indicate nell’art. 44 della legge dove si prevede che i minori possono essere adottati anche se non vi è stata dichiarazione di adottabilità:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Come precisano gli ultimi due commi dell’art. 44, nei casi di cui alle lettere a), c), e d) sopra indicati, l'adozione – considerata la natura eccezionale di queste situazioni - è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato; inoltre se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione (del tutto ragionevolmente) può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. Esclusivamente nei casi di cui alle lettere a) e d) l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

Si tratta quindi di forme di adozione consentite, sostanzialmente, anche alle persone singole.

Viceversa allo stato attuale della normativa vigente è da escludere che una persona singola possa procedere all'adozione piena di un minore (cosiddetta legittimante, con riguardo all’effetto parificato alla nascita nel corso del matrimonio) (Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572 che, comunque, non vede ostacoli all’introduzione di tale possibilità da parte del legislatore; Cass. civ. Sez. I, 21 luglio 1995, n. 7950; Trib. Minorenni Firenze, 4 febbraio 1995; App. Roma, 28 novembre 1994; Trib. Minorenni Roma, 24 marzo 1993).

È invece consentito il rilascio dell'idoneità all'adozione internazionale a persona singola nei casi particolari indicati dall'art. 44 della legge, compresa l'ipotesi di cui alla lett. d di "constatata impossibilità di affidamento preadottivo (Corte cost. 29 luglio 2005, n. 347; Cass. civ. Sez. I, 18 marzo 2006, n. 6078; Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1994, n. 9278; App. Roma, 12 gennaio 2006; Trib. Minorenni Bologna, 7 febbraio 2003; Trib. Minorenni Salerno, 19 luglio 2002; Trib. Minorenni Milano, 11 settembre 2001; Trib. Minorenni Genova, 14 ottobre 1995).

In tutti i procedimenti di adozione cosiddetta in casi particolari il tribunale per i minorenni deve verificare che l’adozione realizzi il preminente interesse del minore. L’art 57 della legge lo prevede espressamente affermando che “a tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell’adottando, dispone l’esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L’indagine dovrà riguardare in particolare: a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.

Questo principio generale è confermato dalla giurisprudenza che in tema di adozione in casi particolari, ritiene assolutamente necessario che il giudice accerti, caso per caso, quale sia in concreto e non astrattamente l'interesse del minore (Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2011, n. 10265; Cass. civ. Sez. I, 9 maggio 2002, n. 6633).

Gianfranco Dosi
Lessico di diritto di famiglia